STATUTO DELLA FENAC
Federazione Nazionale per l’Assistenza ai Cittadini
Art. 1
Denominazione e sede
È costituita la FENAC – Federazione Nazionale l’Assistenza ai Cittadini, organizzazione sindacale senza scopo di lucro, con sede legale in Napoli Corso Arnaldo Lucci 130. La Federazione potrà istituire sedi operative, sezioni territoriali e uffici periferici su tutto il territorio nazionale.
Art. 2
Natura e finalità
La FENAC è un’organizzazione sindacale e di rappresentanza sociale che persegue finalità di solidarietà, tutela e promozione dei diritti civili, sociali e lavorativi dei cittadini. In particolare, la Federazione si propone di:
• fornire servizi di CAF e Patronato;
• offrire assistenza giudiziaria e legale; svolgere consulenza sociale e sindacale;
• promuovere formazione e informazione dei cittadini;
• l’assistenza e l’orientamento nel mercato del lavoro;
• lo sviluppo di una politica di sostegno degli anziani;
• la rappresentanza dei propri associati negli accordi di lavoro;
• la tutela dei pensionati presso sedi politiche e istituzionali;
• collaborare con enti pubblici e privati; rappresentare gli associati presso le istituzioni.
Art. 3
Durata
La Federazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con deliberazione dell’Assemblea nazionale secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Art. 4
Principi ispiratori
La FENAC fonda la propria azione sui principi di democrazia interna, partecipazione, solidarietà, trasparenza e autonomia. Ogni forma di discriminazione politica, religiosa, razziale o di genere è vietata.
Art. 5
Attività
Per il raggiungimento dei propri scopi la Federazione potrà istituire e gestire sportelli CAF e Patronato; fornire consulenza legale; svolgere attività sindacale; promuovere formazione; collaborare con altre associazioni e istituzioni.
Art. 6
Soci
Possono aderire alla FENAC persone fisiche e giuridiche che condividano le finalità statutarie. L’ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci si distinguono in ordinari, collettivi e onorari.
Art. 7
Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di partecipare alla vita della Federazione, di eleggere e di essere eletti. Hanno il dovere di rispettare lo Statuto e di contribuire alle attività associative.
Art. 8
Organi della Federazione
Sono organi della FENAC:
1) Assemblea Nazionale dei Soci;
2) Consiglio Direttivo Nazionale;
3) Presidente Nazionale;
4) Collegio dei Revisori (se nominato);
5) Collegio dei Probiviri (facoltativo).
Art. 9
Assemblea Nazionale
L’Assemblea è l’organo sovrano della Federazione. È convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e il rinnovo delle cariche sociali.
Art. 10
Consiglio Direttivo Nazionale
Il Consiglio Direttivo, composto da 5 a 15 membri, attua le linee programmatiche, approva i regolamenti interni e nomina responsabili di settore.
Art. 11
Presidente Nazionale
Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, firma gli atti ufficiali ed è rieleggibile.
Art. 12
Collegio dei Revisori
Controlla la gestione economica e la regolarità dei bilanci.
Art. 13
Collegio dei Probiviri
Dirime le controversie interne tra soci o organi federali.
Art. 14
Organizzazione Territoriale
La FENAC si articola sul territorio attraverso associazioni costituite su base regionale, interprovinciale, provinciale e zonali autonome, con le diramazioni locali.
Più federazioni provinciali possono fondersi in un’unica sede interprovinciale.
Nelle città metropolitane possono essere costituite e riconosciute una sede provinciale e più sedi di pari livello.
Le sedi o strutture periferiche regionali, interprovinciali, provinciali e zonali autonome hanno proprio patrimonio, sono distinti soggetti di diritto con piena e totale autonomia giuridica, amministrativa, finanziaria e contabile.
Le diramazioni locali, ove costituite con delibera dei Comitati Direttivi Regionali, Interprovinciali, Provinciali e Zonali autonomi della FENAC, possono a loro volta avere propria autonomia giuridica, organizzativa e amministrativa, rispondendo direttamente ai predetti Comitati Direttivi.
Ciascuna sede periferica, pertanto, è responsabile delle obbligazioni assunte o che su di essa gravano a qualsiasi titolo e per le quali risponde con il fondo comune e il proprio patrimonio, fatta salva la concorrente, personale e solidale responsabilità di coloro che hanno agito in nome e per conto della sede periferica.
Le sedi o strutture regionali, interprovinciali, provinciali e zonali autonome della FENAC con le eventuali diramazioni locali devono adeguarsi alle finalità statutarie della FENAC, rappresentano la FENAC stessa sul territorio di competenza e non devono porsi in contrasto con le attività e le direttive provenienti direttamente dalla struttura nazionale della FENAC.
A ogni modo le sedi o strutture regionali, interprovinciali, provinciali e zonali autonome con le loro diramazioni locali essendo dotate di una propria autonomia organizzativa e gestionale, sono del tutto indipendenti rispetto all’Associazione nazionale, anche sotto un profilo strettamente negoziale e processuale.
Le sedi o strutture regionali, interprovinciali, provinciali e zonali autonome della FENAC con le loro diramazioni locali sono, dunque, le uniche titolari di qualsivoglia rapporto giuridico intrapreso e posto in essere che non può assolutamente riflettersi nella sfera giuridica della FENAC.
È da escludersi, pertanto, ogni responsabilità della FENAC in relazione alle obbligazioni assunte direttamente dalle sedi o strutture locali, ancorché preordinate al perseguimento di finalità istituzionali comuni.
La FENAC nazionale con sede in Napoli, nonché i soggetti che la rappresentano e l’amministrano non hanno, pertanto, alcuna responsabilità giuridica, amministrativa, contabile e fiscale in relazione all’attività svolta dalle sedi periferiche e agli obblighi di qualsiasi tipo e natura che gravano sulle stesse.
La Giunta Esecutiva può istituire sedi di rappresentanza e proprie strutture organizzative anche all’estero.
La Giunta Esecutiva, a suo insindacabile giudizio, è competente a deliberare l’inibizione dell’uso della sigla e del logo alle sedi territoriali in conseguenza dell’insorgere di controversie giudiziali da queste promosse o contro queste promosse dalla FENAC nazionale, ovvero in presenza di attività o condotte da parte delle predette sedi territoriali che siano comunque ritenute lesive dell’immagine, o più in generale di qualsiasi diritto della FENAC, ovvero in presenza di irregolarità organizzative e/o amministrative.
Nel caso in cui in una sede territoriale ricorrano gravi e comprovate irregolarità organizzative, amministrative o contabili e fra queste rientrano anche, ma non solo, la mancata approvazione dei rendiconti annuali nei termini statutari approvati dagli organismi territorialmente preposti, o quando per dimissioni o altre cause venga a mancare la metà più uno dei componenti degli organi direttivi, o nel caso di palesi e gravi violazioni dello statuto, nonché nel caso in cui non si sia provveduto al tesseramento annuale degli associati entro i termini stabiliti dalla Giunta Esecutiva nazionale, ovvero vengano disattesi i regolamenti vigenti in ordine alle modalità e formalità del tesseramento, il Presidente nazionale ha facoltà di nominare un Commissario; tale nomina comporta la decadenza degli organi eletti.
In caso di commissariamento tutti i rapporti giuridici, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di natura amministrativa, fiscale, contabile, previdenziale etc., sono del tutto svincolati rispetto alla FENAC nazionale, anche sotto un profilo strettamente negoziale e processuale, restando, infatti, di competenza esclusiva delle sedi territoriali.
La decisione di commissariamento deve indicare:
il nome del Commissario o dei Commissari;
i poteri ed i compiti del Commissario;
la durata del commissariamento.
All’atto dell’insediamento il Commissario, nominato dal Presidente nazionale, è tenuto a redigere il regolare verbale di consegna unitamente al responsabile della precedente gestione.
Alcuna responsabilità può essere fatta valere in capo al Commissario per gli atti compiuti e le obbligazioni contratte dai rappresentanti legali della Federazione prima del commissariamento: degli stessi restano personalmente responsabili coloro che hanno agito in nome e per conto della sede.
I Commissari devono predisporre apposita relazione nella quale riassumere l’attività svolta, illustrare quella futura e rappresentare anticipatamente le spese di straordinaria amministrazione.
Tale relazione, di norma mensile, ma obbligatoriamente trimestrale salvo un minore termine assegnato, dovrà essere sottoposta all’esame del Presidente nazionale.
L’attività del Commissario sarà indirizzata a ristabilire le condizioni di normale operatività della sede territoriale e a ricostituire la Federazione.
Per tutto quanto attiene alla gestione della sede, il Commissario è tenuto a confrontarsi costantemente con la FENAC nazionale, che dovrà di volta in volta autorizzarlo espressamente al compimento di ogni e qualsiasi atto di ordinaria o straordinaria amministrazione.
Il Commissario resta personalmente responsabile degli atti compiuti in violazione di tali doveri.
Il Commissario, per tutta la durata del mandato, avrà la rappresentanza – anche giudiziale – della struttura commissariata.
Art. 15
Riunioni
Tutte le riunioni degli organi federali possono svolgersi anche in modalità telematica, purchè sia sempre possibile identificare i partecipanti e garantire il diritto alla partecipazione ed al voto.
Art. 16
Patrimonio e risorse
Il patrimonio è costituito da quote associative, donazioni, contributi pubblici o privati e proventi da attività compatibili con le finalità statutarie. Gli avanzi di gestione saranno reinvestiti nelle attività istituzionali.
Art. 17
Bilancio
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre. Entro quattro mesi deve essere approvato il bilancio consuntivo e preventivo dall'assemblea.
Art. 18
Scioglimento
In caso di scioglimento, l'assemblea nomina i liquidatori. I residui attivi saranno devoluti ad enti con finalità analoghe.
Art. 19
Regolamenti interni
Il Consiglio Direttivo può emanare regolamenti interni per disciplinare aspetti organizzativi e operativi non previsti dallo statuto.
Art. 21
Privacy
La FEDERAZIONE, in qualità di titolare del trattamento, garantisce che il trattamento dei dati personali degli iscritti, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori e di tutti i soggetti che interagiscono con l’organizzazione avviene nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché da ogni altra normativa vigente in materia.
I dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per finalità connesse alle attività istituzionali, organizzative, sindacali, contrattuali e di tutela degli iscritti, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e proporzionalità.
Il trattamento può essere effettuato con modalità manuali o automatizzate e comprende tutte le operazioni necessarie a garantire il corretto perseguimento delle finalità sopra indicate.
I dati non saranno diffusi, salvo esplicito consenso dell’interessato o obblighi di legge.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del GDPR, tra cui l’accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, la portabilità dei dati e l’opposizione al trattamento, rivolgendosi al titolare del trattamento mediante gli strumenti indicati nell’informativa.
LA FEDERAZIONE adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza, la riservatezza e l’integrità dei dati personali, prevenendo accessi non autorizzati, trattamenti illeciti o perdite di dati.
Un’informativa dettagliata sul trattamento dei dati personali è fornita all’atto dell’iscrizione al sindacato o al momento della raccolta dei dati, in conformità all’art. 13 del GDPR.
Art. 22
Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia di associazioni e federazioni sindacali.
Approvato in data 07/11/2025 – In vigore dal 08/11/2025